Secondo i magistrati contabili, gli incentivi 2% vanno liquidati attenendosi al criterio della competenza.
La Corte dei conti della Liguria, con la deliberazione n. 63/2025, è infatti intervenuta sulla corretta interpretazione delle disposizioni del pregresso art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ora art. 45 dell’attuale codice.
Tale deliberazione risponde a due quesiti:
- il primo chiede se la liquidazione degli incentivi debba tener conto del criterio di competenza o del criterio di cassa.
La questione è stata risolta in modo pacifico da precedenti interventi dei magistrati; tra le diverse, ad esempio, la deliberazione della sezione reg. Abruzzo della Corte dei conti (deliberazione n. 280/2021) precisa che per il «diritto alla percezione» non rileva «la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa)» operando, quindi, il c.d. criterio della competenza.
Quale rapporto c’è tra incentivi 2% e Irap?
- Il secondo quesito è relativo alla “gestione” dell’Irap, ovvero se debba essere considerata elemento aggiuntivo della retribuzione lorda o se sia compresa nella liquidazione dell’incentivo.
Anche nel secondo caso il riscontro si può rinvenire da precedenti interventi, in particolare da un recente parere del Mit (che coincide con la posizione espressa anche dalla sezioni della Corte) n. 3414/2025.
Nel parere, in psrticolare, si spiega la natura dell’Irap come costo che grava sul bilancio (quindi non «riguarda» il dipendente) e l’inserimento nel quadro economico è quindi ulteriore rispetto alla voce dell’incentivo.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 04/06/2025
Autore: Stefano Usai