domenica
Personale Enti Locali

Per il lavoro eccezionale la domenica recupero misurato sulle ore effettive

In caso di prestazione lavorativa domenicale eccezionale, il dipendente ha diritto a un’intera giornata di riposo compensativo e al recupero delle sole ore effettivamente lavorate.

A chiarirlo è l’Aran, con l’Orientamento ID 37473 del 4 giugno 2026.

L’articolo 26 del contratto nazionale 2022-2024 delle Funzioni locali, riscrivendo le regole per il lavoro in giorno di riposo settimanale, riprende integralmente il testo precedente.

Il quale riconosce la maggiorazione del 50% della retribuzione per le ore prestate e il riposo compensativo da effettuare nei 15 giorni successivi e comunque entro due mesi.

Introduce però una nuova clausola che prevede l’obbligo del riposo compensativo “di almeno 24 ore consecutive“.

Appare evidente che l’obiettivo delle parti è quello di garantire al dipendente la fruizione di un giorno intero di astensione dal lavoro.

In ottemperanza all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 66/2003, è necessario assicurare ai lavoratori un periodo di stacco complessivo di almeno 35 ore consecutive.

Questo periodo comprende 24 ore di riposo settimanale (generalmente coincidente con la domenica) più 11 ore di riposo giornaliero, necessarie per un pieno recupero psicofisico.

In che modo tale novità trova applicazione nel calcolo del debito orario settimanale che il dipendente deve garantire quando effettua il recupero delle ore lavorate nel giorno di riposo?

L’unica interpretazione possibile, condivisa da Aran, determina questo debito orario come differenza fra il dovuto settimanale previsto dal contratto individuale (per i full-time 36 ore) e le ore effettivamente lavorate la domenica.

Per meglio capire il meccanismo, si consideri un dipendente chiamato a effettuare un’ora di lavoro nel giorno di riposo settimanale.

Per effetto della norma contrattuale, oltre a riconoscere la maggiorazione del 50% per un’ora, deve astenersi dal lavoro per 24 ore consecutive.

Se nel giorno in cui viene garantito il riposo compensativo il lavoratore doveva prestare attività lavorativa per nove ore, dovrà recuperare le otto ore rimanenti quale debito orario risultante dalla differenza tra le nove ore e quella lavorata di domenica.

Il recupero dovrà essere concordato con il datore di lavoro.

La dottrina aveva ipotizzato anche una diversa lettura, che portava al riconoscimento dell’intera giornata lavorativa senza considerare le ore da recuperare.

Ma questo tipo di interpretazione non può essere condivisa.

Infine, se il lavoro prestato di domenica supera la durata del turno nel giorno di riposo compensativo, il dipendente ha diritto a recuperare le ore residue.

Ad esempio, se il dipendente lavora sette ore di domenica e fruisce del riposo compensativo in un giorno lavorativo di sei ore, potrà recuperare l’ora restante in un secondo momento.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 155 del 08/06/2026 pag. 23
Autori: Tiziano Grandelli    Mirco Zamberlan

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.