Pagamenti professionisti p.a.: dal 15 giugno si applicano le nuove disposizioni sull’obbligo di verifica preventiva delle somme dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta.
Nello specifico, l’art. 1, co. 725, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di stabilità 2026) ha introdotto, con decorrenza dal 15 giugno 2026, il co. 1-ter all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In questo modo, il comma ha innovato la disciplina in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti destinatari di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Pagamenti professionisti p.a.: cosa prevede la normativa
La disposizione è relativa alle somme di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Esse sono dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta ed in particolare:
- agli avvocati, anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita;
- agli ausiliari del giudice e i periti di parte;
- ai professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.
La norma prevede che le verifiche di cui al co. 1 del medesimo art. 48-bis si applichino, a decorrere dal 15 giugno 2026, prima dei pagamenti di importo fino a euro 5.000.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti. Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina.
Fonte: Redazionale del 10/06/2026
Autori: Redazione PaWeb

