Accrual e provento del contributo: con l’introduzione della contabilità Accrual, per gli enti territoriali viene meno l’uso dei risconti passivi. Nello specifico, le nuove Faq pubblicate sul portale della riforma contabile intervengono su uno dei nodi più complessi della transizione agli ITAS. Dunque il provento del contributo non segue più la vita utile del bene finanziato, ma si lega esclusivamente all’adempimento delle obbligazioni sostanziali.
Con la Faq 21, la RGS esclude esplicitamente la compatibilità di questa voce con l’ITAS 9. In sede di prima applicazione impone l’azzeramento integrale dei risconti passivi (ex D.Lgs. 118/2011) tramite il modello di raccordo.
Questa impostazione segna una netta rottura con la contabilità armonizzata. Essa abbandona il principio che ripartiva il contributo proporzionalmente agli ammortamenti del bene. Di conseguenza, il ricavo non è più spalmato sull’intera vita utile del cespite per “sterilizzare” l’impatto degli ammortamenti nel conto economico. Nel modello Accrual rileva unicamente l’avveramento della condizione prevista dal trasferimento.
Se i vincoli risultano già adempiuti e l’obbligazione è estinta, il contributo è imputato integralmente a provento, anche se il bene continua a generare ammortamenti negli esercizi successivi. Se invece gli obblighi non sono ancora soddisfatti, la somma non assume natura di ricavo ed è riclassificata tra i debiti verso altre amministrazioni pubbliche (voci E4 o H4 dello stato patrimoniale), distinguendo tra quota corrente e non corrente in base alla durata residua del vincolo.
Il cambio di prospettiva contabile è evidente. La rilevazione economica non dipende più dal ciclo di vita del cespite, ma riflette l’effettiva sostanza dell’obbligazione verso l’amministrazione concedente. Per questo motivo, non è più possibile iscrivere risconti passivi o rinviare l’imputazione del provento in base ai futuri ammortamenti.
Accrual e provento del contributo: cambia la prospettiva contabile
Inoltre, la RGS ha precisato che il riversamento dei risconti a conto economico non genera componenti straordinarie, poiché l’ITAS 1 individua in modo tassativo le relative fattispecie.
Sempre in riferimento all’ITAS 9, la Faq 23 declina la regola su un caso pratico: un contributo destinato all’acquisto di un immobile da adibire a biblioteca, subordinato all’apertura al pubblico e al mantenimento del servizio per dieci anni. In questo esempio, al momento dell’assegnazione il contributo è contabilizzato come passività. Dopo l’acquisto dell’immobile e la messa in funzione del servizio, il provento è imputato annualmente a conto economico per tutta la durata del vincolo decennale. Se il servizio si interrompe prima del termine, la quota residua non ancora imputata a provento è restituita all’ente concedente. Anche qui la logica resta ancorata all’adempimento dell’obbligazione sostanziale e non alla mera erogazione finanziaria.
Come precisato dalla Faq 21, in sede di prima applicazione, l’incremento di patrimonio netto derivante dall’imputazione a provento deve confluire nel risultato dell’esercizio e non direttamente nel Fondo di dotazione. Di conseguenza, l’azzeramento dei risconti passivi non genera una movimentazione automatica di quest’ultimo, contrariamente a quanto previsto dall’applicazione acritica dello schema ministeriale di raccordo.
Infine, ai responsabili finanziari si impone una radiografia delle poste iscritte nei risconti ex D.Lgs. n. 118/2011 in funzione dello stato di adempimento delle obbligazioni:
- proventi a conto economico se la rendicontazione è già stata inviata nel 2025;
- debiti se la rendicontazione è ancora aperta;
- riserva utili esercizi precedenti del patrimonio netto per le quote riferite a obbligazioni già adempiute negli esercizi passati.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 03/06/2026 “Accrual, la Ragioneria cancella i risconti sui contributi: il provento segue l’obbligo”
Autore: Andrea Biekar Patrizia Ruffini

