Entro il 15 aprile i comuni dovranno adottare una delibera per modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale al fine di conformarsi alle novità che riguardano l’Imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’adempimento è previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 216/2023, con cui è stata realizzata l'”attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” in vigore dal 31 dicembre 2023.
Le addizionali sono calcolate applicando l’aliquota fissata dagli enti territoriali al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef.
Per assicurare la razionalità del sistema tributario e la salvaguardia dei criteri di progressività, le nuove norme prevedono che gli enti territoriali possano stabilire aliquote delle addizionali differenziate solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l’Irpef, restando comunque ferma la possibilità di adottare un’aliquota unica.
Cosa prevede l’art. 3 del D.Lgs. n. 216/2023 in merito alla riforma sulle addizionali Irpef?
L’art. 3 del decreto legislativo n. 216/2023 prevede espresse deroghe al principio appena sopra enunciato:
- possibilità di adeguare le aliquote differenziandole in base ai tre nuovi scaglioni stabiliti Irpef;
- possibilità di determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale e comunale sulla base dei quattro scaglioni di reddito previsti dell’art. 11, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi vigenti per l’anno 2023;
- se entro il 15 aprile 2024 i comuni non adottino la delibera con la quale stabiliscono la misura del tributo o non la trasmettono entro il termine stabilito per la pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito del Dipartimento delle finanze, l’addizionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
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Fonte: Italia Oggi n. 17 del 20/01/2024 pag. 27
Autore: Franca Faccini