Ferie non godute
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Ferie non godute da pagare al di là di esigenze finanziarie

La Corte di giustizia europea, con la sentenza C-218/2022, ha bocciato il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute.

Il caso di specie riguardava una controversia promossa da un ex dipendente comunale.

Quest’ultimo, nel 2016, si è dimesso ed è andato in pensione.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ha chiesto al Comune il pagamento delle ferie non godute.

L’ente ha respinto la richiesta, invocando l’articolo 5 del D.L. n. 95/2012.

Tale disposizione nega il diritto al pagamento di un’indennità finanziaria in luogo delle ferie non godute.

Il giudice chiamato a decidere la controversia in Italia ha preferito rinviare la questione alla Corte di giustizia.

Il giudice, infatti, non era convinto della compatibilità della norma in questione con il diritto comunitario.

In particolare, il dubbio riguarda la compatibilità della legislazione italiana con la direttiva comunitaria 2003/88 sull’orario di lavoro.

Secondo la citata direttiva, un lavoratore che non ha potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto ha diritto a un’indennità finanziaria per i giorni non goduti.

Per di più, tale direttiva non sembra fare eccezioni tra settore pubblico e privato.

Secondo la Corte di giustizia europea è possibile monetizzare le ferie non godute?

Si.

Come già detto, con la sentenza C-218/2022, è stato bocciato il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute.

L’indennità, secondo la Corte di giustizia europea, non è dovuta solo se il dipendente si è astenuto volutamente dai riposi.

Per la Corte, infatti, le esigenze di finanza pubblica non possono travolgere alcuni diritti dei lavoratori, come l’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Inoltre, la Corte ha precisato che il contrasto in questione non si può giustificare con considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.

Tutto ciò perché la direttiva sull’orario di lavoro ha lo scopo di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite.

Secondo la Corte, infatti, la direttiva tutela il diritto-dovere del lavoratore di riposarsi.

In questa prospettiva, la direttiva incentiva il lavoratore a fruire dei suoi giorni di ferie.

Il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie si può escludere solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente.

Astensione che deve seguire a un esplicito invito del datore di lavoro.

Tale invito deve essere accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni.

In conclusione, la Corte ha rinviato al giudice nazionale il compito di eseguire le opportune verifiche.

Il Comune dovrà pagare l’indennità se non dimostrerà di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 18 del 19/01/2024 pag. 31

Autori: Giampiero Falasca    Matteo Prioschi

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