correttivo sull'armonizzazione
Contabilità Enti Locali

Con il correttivo sull’armonizzazione anche il Peg cambia volto

Con il Dm 25 luglio 2023 (correttivo sull’armonizzazione) entra in vigore la modifica al principio contabile applicato alla programmazione per effetto della quale anche il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) viene in parte modificato.

Nello specifico, la nuova norma elimina, nel principio contabile, il paragrafo: “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione“.

Le novità del correttivo sull’armonizzazione modificano totalmente il contenuto del Peg?

Le novità della norma non modificano totalmente il piano esecutivo di gestione (Peg) pur svuotandolo degli obiettivi di performance dell’ente.

Quest’ultimo rimane quel documento che permette di declinare, con maggior dettaglio, la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (Dup).

Inoltre, i contenuti del Peg devono essere la risultante di un processo ripetuto e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente che è finalizzato alla definizione degli “obiettivi di gestione”, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Infatti, nell’articolo 169, comma 1 del Tuel è contenuta la disciplina fondamentale del Peg.

In particolare, esso dispone che: il Peg è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli “obiettivi della gestione” ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono obiettivi generali di primo livello.

Infatti, essi rappresentano nel Peg la strategia complessiva dell’ente locale per la gestione dell’organizzazione nel medio-lungo termine.

Inoltre, stabilire gli obiettivi gestionali è un adempimento prioritario, necessario ed inscindibile dall’attribuzione delle risorse.

Ed è bene evidenziare che in caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione occorre adottare un Peg provvisorio.

Gli “obiettivi specifici” sono obiettivi di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione.

Essi sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del Tuel e nel piano della performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009).

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 28/08/2023
Autore: Corrado Mancini

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