Il nuovo CCNL del comparto delle funzioni locali ha apportato un restyling al sistema di classificazione professionale degli enti locali.
Inoltre, ha reso necessario innovare anche la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa.
Nel nuovo CCNL gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) hanno sostituito gli incarichi di posizione organizzativa, previsti nel precedente sistema di classificazione.
Particolare attenzione è stata posta all’utilizzo parziale del personale presso altro ente e ai servizi in convenzione.
Il contratto relativo al triennio 2016/2018, all’art. 17, co. 6, stabiliva una specifica disciplina, al fine di ricompensare adeguatamente la maggiore gravosità della titolarità di due posizioni organizzative e lo svolgimento delle prestazioni in diverse sedi di lavoro.
Tale contratto prevedeva che:
- l’ente di appartenenza corrispondesse la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri da essa stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’Unione, l’ente o il servizio in convenzione, presso il quale è utilizzato congiuntamente il dipendente, corrispondesse le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa. Poi, l’ente utilizzatore poteva corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita di importo massimo pari al 30% della stessa, con oneri a proprio carico.
Però, il meccanismo introdotto non ha avuto un effetto positivo sul ricorso a tali forme di utilizzo parziale del personale. Infatti, il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, era pari a 16.000 euro annui lordi, così come stabilito dall’art. 15, co. 2 del contratto del 21 maggio 2018, a fronte di quello normalmente riconosciuto (12.911,42 euro annui).
Il nuovo CCNL come ha cercato di risolvere la criticità?
Il nuovo CCNL, invece, ha cercato di risolvere tale criticità stabilendo, con l’art. 23, co. 5, che per compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, “anche in eccedenza” al limite massimo dei 18.000 euro annui lordi previsto per gli incarichi di EQ.
La disposizione introduce un meccanismo di “cooperazione istituzionale” nel riparto degli oneri tra gli enti di provenienza e quello di utilizzo, da definire nella convenzione.
Infine, ulteriore elemento critico è la scelta negoziale che prevede che tali oneri debbano transitare dal fondo delle risorse decentrate, stanziate presso ciascun ente, pur trattandosi di costi che, invece, trovano la loro copertura nello stanziato in bilancio per gli incarichi di EQ.
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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 30/11/2022, “Contratto, possibile superare il tetto massimo della retribuzione di posizione per le elevate qualificazioni in utilizzo congiunto”
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala