responsabilità sindaci e dirigenti
Personale Enti Locali

Le responsabilità dei sindaci e dei dirigenti non sono pari

L’Anci vuole distinguere la responsabilità dei sindaci e dei presidenti di provincia, politica, e la responsabilità dei dirigenti, gestionale.

L’Anci ripropone come prioritario l’intervento:

  • sugli articoli 50, 54 e 107 del Testo unico enti locali;
  • sulla legge Severino, che costringe i sindaci a lasciare la guida dei comuni se indagati.

L’Associazione dei comuni ha depositato due emendamenti, in commissione giustizia della Camera, volti a colmare questi vulnus.

Si cerca di far recepire, al più presto, nel Tuel la distinzione tra i due tipi di responsabilità, per evitare conseguenze penali per i sindaci.

Come si vuole modificare la disciplina del Tuel relativamente alla responsabilità dei sindaci e dei dirigenti?

Innanzitutto, si vuole intervenire sull’art. 50 del Tuel chiarendo che “nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell’amministrazione del comune e della provincia.

Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.”

Inoltre, si precisa che “il sindaco non è mai responsabile dell’esercizio o del mancato esercizio” del potere di ordinanza o del potere di emanare provvedimenti.

Il fine è quello di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, “salvo nei casi espressamente previsti dalla legge“.

L’art. 107 del Tuel sulle responsabilità dirigenziali viene, invece, sostituito da una norma che precisa che “i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo“.

Un altro emendamento interviene, invece, sulla legge Severino (il D.Lgs. n. 235/2012).

Tale intervento mira a prevedere, esclusivamente per gli amministratori locali, la sospensione di diritto dalla carica solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

In caso di condanna non definitiva, dunque, sindaci e presidenti di provincia potrebbero restare al proprio posto.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia oggi n. 117 del 19/05/2023 pag. 35 “Sindaci e dirigenti pari non sono”

Autore: Francesco Cerisano

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