Nuovo CCNL dirigenti
Affari Generali

Segretari, anche l’anticorruzione entra nella nuova busta paga

Il nuovo CCNL dei dirigenti: 135 Euro mensili per i Segretari di fascia A e B e 108 Euro per quelli di fascia C.

La bozza del nuovo CCNL dei dirigenti delle Funzioni Locali prevede un aumento di 135 Euro mensili per i Segretari di fascia A e B e di 108 Euro per quelli di fascia C.

L’intesa potrebbe essere raggiunta entro la fine dell’anno.

Uno degli aspetti maggiormente importanti è la messa tra parentesi della contrattazione integrativa per i segretari comunali e provinciali; la contrattazione integrativa, infatti, viene superata dal nuovo contratto nazionale, che non la contempla, anche se nella bozza non vengono disapplicate le norme del precedente CCNL del 17 dicembre 2020 che, invece, la prevedevano.

Nuovo CCNL dirigenti: quali sono le altre novità in busta paga per i segretari?

Le altre novità di rilievo sono: l’introduzione dell’indennità di reggenza o supplenza; la revisione delle regole sul calcolo della retribuzione di posizione, incluso il riconoscimento della sua maggiorazione nelle Unioni; la previsione del rimborso spese per le segreterie in convenzione.

Per quanto riguarda l’indennità di reggenza o supplenza, viene stabilito che le reggenze, anche definite come supplenze a scavalco, sono consentite in via eccezionale e per un periodo massimo di 120 giorni, prorogabili in caso di esito negativo della pubblicizzazione.

La durata massima per le supplenze, invece, è fissata in un anno.

L’indennità sia per le reggenze che per le supplenze è fissata nel 25% della retribuzione complessiva; è confermata la maggiorazione del 25% della retribuzione in caso di convenzione di segreteria.

La retribuzione di posizione, invece, andrà regolata sulla base di quattro fattori: la complessità delle funzioni apicali svolte; l’attribuzione di funzioni aggiuntive, compreso il compito di responsabile anticorruzione; il conferimento di incarichi di responsabilità, compresa la sostituzione dei dirigenti; le situazioni di disagio della sede, inclusi la carenza di personale e la presenza di condizioni di difficoltà socio-economiche.

Viene previsto, infine, il diritto dei segretari al rimborso delle spese di viaggio ed è stabilito che le convenzioni di segreteria devono disciplinare le modalità di ripartizione di questi costi.

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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 327 del 27/11/2023 pag. 27
Autore: Arturo Bianco

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