L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con alcuni pareri, ha messo sotto la lente di ingrandimento alcuni affidamenti in-house degli enti locali.
In particolare, l’analisi è contenuta nei pareri AS1941/2024 – AS1942/2024 – AS1943/2024 – AS1944/2024.
Prima di tutto, l’Autorità ha richiamato i contenuti essenziali della relazione prevista dall’articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022.
Successivamente, l’AGCM ha posto l’accento sulle carenze informative delle relazioni, soprattutto per quel che concerne:
- la dimostrazione dell’equilibrio economico finanziario della gestione;
- i ricavi tariffari;
- le compensazioni degli obblighi di servizio a carico delle risorse pubbliche.
L’Autorità ha puntato il dito, soprattutto, sugli obblighi di verifica costante delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria degli affidamenti e del livello di soddisfazione dei cittadini.
Quali sono gli altri aspetti degli affidamenti in-house attenzionati dall’AGCM?
L’Autorità ha rivolto, inoltre, particolare attenzione ai risultati economici dei soggetti affidatari e agli obblighi previsti dai contratti di servizio.
Per di più, nei pareri citati sono analizzate le partecipate che presentano perdite di esercizio o che presentano rilevanti oneri relativi a personale e dotazione tecnica, a fronte di target qualitativi non raggiunti.
Frequentemente, secondo l’Autorità, mancano o sono carenti, le informazioni sugli oneri e i risultati in capo all’ente affidante, con particolare riguardo:
- all’efficienza e all’equilibrio economico-finanziario della gestione;
- ai livelli raggiunti in termini di qualità del servizio;
- alla durata complessiva dell’affidamento.
L’Autorità ha rilevato, infine, che spesso non sono individuati i vantaggi derivanti dagli affidamenti in-house.
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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 11/03/2024
Autori: Andrea Biekar Anna Guiducci