monitoraggio PNRR
Contabilità Enti Locali

Pnrr, monitoraggio al via

Con una nota, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito ai soggetti attuatori le istruzioni per adempiere agli obblighi introdotti dall’art. 2 del D.L. n. 19/2024 circa il monitoraggio PNRR.

L’art. 2 del D.L. n. 19/2024, infatti, prevede l’obbligo per i soggetti attuatori, di rendere disponibile/aggiornare sul sistema informatico ReGis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento.

Quali sezioni dovranno essere aggiornate ai fini del monitoraggio PNRR?

Nella tile “Anagrafica Progetto” dovranno essere aggiornate le seguenti sezioni:

  • Cronoprogramma/Costi – Iter di Progetto: tutte le fasi previste fino alla conclusione del progetto, le relative date di inizio e fine previste e effettive;
  • Cronoprogramma/Costi – Piano dei Costi: gli importi realizzati per le annualità fino a tutto il 2023 e gli importi da realizzare per le successive annualità;
  • Indicatori – Indicatori target: il valore programmato (dove è modificabile) e realizzato di ciascun indicatore target collegato al progetto;
  • Gestione Spese: i pagamenti del progetto relativi alle annualità fino (almeno) a tutto il 2023;
  • Procedura Aggiudicazione: è necessario aggiornare le procedure di aggiudicazione.

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dovrà essere integrata con le eventuali informazioni non ancora comunicate (per esempio: data aggiudicazione, data stipula, importo aggiudicazione).

Le unità di missione ovvero le strutture di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale titolare della misura, entro i successivi trenta giorni, devono attestare, tramite ReGis, che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR; in caso contrario, potranno scattare i poteri sostitutivi. Infine, in caso di revoca dei finanziamenti da parte della Commissione europea si applicherà, invece, la clausola di responsabilità e il conseguente recupero delle somme che non saranno rimborsate.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 58 del 08/03/2024 pag. 35
Autori: Matteo Barbero

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