Contabilità Enti Locali

Bilancio consolidato 2020, uffici al lavoro in vista dell’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 settembre

Gli uffici finanziari degli enti locali sono impegnati nella redazione del bilancio consolidato 2020 in vista della definitiva approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 settembre 2021.

Il perimetro di consolidamento, da individuare all’interno del gruppo amministrazione pubblica, comprende gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e partecipate, le società (controllate e partecipate) emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e quelle da esse controllate come definite all’art. 2359 del codice civile. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, sono inoltre considerate partecipate tutte le società nelle quali la Regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10 in caso di società quotata. In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali della Regione o dell’ente locale, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta. In caso di inserimento di una fondazione ex Ipab nel Gap, l’ente è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 11-ter, D.Lgs. n. 118/2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4 (Delib. n. 86/2021/PAR Corte dei conti Lombardia). Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre lo sono gli enti in liquidazione. Infine, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per tutti i parametri un’incidenza inferiore al 3%, e non più al 10, rispetto ai valori contabili della capogruppo.

Sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato i revisori dei conti dell’ente locale devono presentare una relazione (co. 1, lett. d-bis, art. 239 Tuel), il cui termine è fissato dal regolamento di contabilità, assicurando almeno 20 giorni decorrenti dalla trasmissione della proposta approvata dall’organo esecutivo. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 non sono obbligati ad approvare il bilancio consolidato (art. 233-bis Tuel, modificato dal co. 831, L. n. 145/2018).

L’art. 9 del D.Lgs. n. 113/2016 prevede che la mancata approvazione nei termini del bilancio consolidato e il mancato invio dei dati alla Bdap entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione fanno scattare il blocco delle assunzioni e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione e di tutti i processi di stabilizzazione in atto.

 

 

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 02/09/2021
Autore: Anna Guiducci

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