Enti locali: compenso alle commissioni di concorso
Personale Enti Locali

Enti locali: compenso alle commissioni di concorso

Corte dei Conti: anche gli enti locali possono pagare il compenso alle commissioni di concorso.

La Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, con la deliberazione del 13 maggio 2022, n. 72, interviene sul tema dei compensi per i commissari delle commissioni di concorso negli enti locali.

Sulla questione, però, la Corte dei conti rischia di contraddire alcuni suoi precedenti orientamenti generando confusione operativa.

Secondo la magistratura contabile Veneta, le disposizioni della Legge n. 56/2019 si applicano anche agli enti locali, che quindi possono remunerare i commissari di concorso.

Tale conclusione, da molti ritenuta valida, si discosta da quella proposta dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel parere n. 440/2019, alla quale hanno aderito anche altre pronunce della magistratura contabile. Secondo il parere lombardo, i compensi ai commissari sono disciplinati dalla Legge n. 56/2019 esclusivamente per le amministrazioni dello Stato.

Inoltre, se le affermazioni della sezione Veneto sull’applicabilità delle regole sui compensi ai commissari anche agli enti locali possono considerarsi accettabili, non si può dire altrettanto per l’affermazione secondo cui i compensi spetterebbero solo ai dirigenti.

Cosa afferma la magistratura contabile veneta a proposito del compenso alle commissioni di concorso solo ai dirigenti?

Secondo la Corte, il fondamento di tale limitazione deriva dall’art. 3, co. 14 della Legge n. 56/2019, che deroga al principio di onnicomprensività. Poichè è riferito ai dirigenti, il principio va letto alla luce dell’art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, cioè restrittivamente in riferimento alla fattispecie trattata della retribuibilità dei dirigenti.

L’argomentazione, però, non convince.

E’ vero che l’art. 3, co. 14 deroga al principio di onnicomprensività per i soli dirigenti, ma tale deroga era necessaria solo per le qualifiche dirigenziali, in quanto è solo nei loro confronti che opera il principio dell’onnicomprensività. Poichè tale principio non si applica al personale non dirigenziale, non occorre alcuna norma derogatoria per remunerare il loro ruolo di commissari di concorso negli enti locali.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: ItaliaOggi del 20/05/2022 n.117 pag. 33
Autore: Luigi Oliveri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.