La Legge 12 aprile 2022, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile scorso, apporta alcune modifiche al TUEL.
In particolare, la legge citata reca “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonchè al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico“.
Il provvedimento entra in vigore il 14 maggio prossimo.
Innanzitutto, la legge in questione modifica l’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
A seguito di tale modifica, i soggetti condannati per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono assumere incarichi amministrativi di vertice, oltre che nelle amministrazioni statali, regionali e locali, anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Quali sono le modifiche al TUEL?
La Legge n. 35/2022 modifica:
- l’articolo 196, comma 1, del TUEL (controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti);
- l’articolo 51, comma 2 e comma 3, del TUEL (limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni).
Prima di tutto, per effetto della novella dell’articolo 196, comma 1, del TUEL, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non devono più applicare il controllo di gestione.
In secondo luogo, in base alla nuova versione dell’articolo 51 del TUEL, i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono ricandidabili alla scadenza del terzo mandato.
Di conseguenza, il provvedimento abroga il comma 138 dell’articolo 1 della Legge n. 56/2014 che prevede un numero massimo di tre mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale del 29/04/2022, n. 99
Autore: Redazione Paweb