Composizione commissione gara sotto soglia
Appalti

Nelle gare sotto-soglia Ue commissari estratti a sorte

Il TAR Lombardia – Sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 18 dell’11 gennaio 2022, si è pronunciato sulla composizione della commissione giudicatrice in una gara sotto soglia Ue.

Nel caso di specie, il ricorrente principale aveva eccepito che l’individuazione di un componente, libero professionista, quale presidente della commissione giudicatrice, era stata fatta al di fuori della cerchia dei soggetti tra i quali la scelta avrebbe dovuto essere orientata (ovvero “un dirigente o responsabile di servizio della centrale di committenza o, in alternativa, un responsabile di servizio del comune proponente la gara”), in assenza di una motivazione e senza applicare il principio di rotazione dei commissari come stabilito nell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici.

Quali sono le modalità di composizione della commissione giudicatrice in una gara sotto soglia Ue?

Il TAR Lombardia – Sez. Brescia, con sentenza n. 18 dell’11 gennaio 2022, nel respingere il ricorso, afferma innanzitutto che l’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, è norma sospesa fino al 30 giugno 2023, come stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019. Resta fermo, “l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

In ogni caso, spiegano i giudici, il principio di rotazione, peraltro codificato solo in ipotesi particolari dal citato articolo 77, non costituisce un vincolo rigido nel sistema dei pubblici appalti.

Con riferimento all’applicazione del suddetto principio in una gara sotto soglia Ue, i giudici del TAR Brescia chiariscono che nella scelta dei commissari di gara esso è inapplicabile quando l’affidamento è al di sotto della soglia Ue.

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Fonte: Italia Oggi n. 23 del 28/01/2022 pag. 37
Autore: Andrea Mascolini

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