Certificazione covid
Contabilità Enti Locali

Rendiconti alla prova del Covid

Gli enti locali devono conciliare il rendiconto con la certificazione Covid,

Anche se i termini previsti per tali adempimenti sono differenti.

Gli enti locali, anche quest’anno, devono presentare insieme al consuntivo, diverse certificazioni obbligatorie, i cui termini di scadenza sono differenti rispetto a quello del 30 aprile fissato per l’approvazione del rendiconto.

Tuttavia, le suddette certificazioni devono essere predisposte entro il termine citato sia perché, in qualche caso, vanno allegate alla deliberazione consiliare, sia per ragioni di allineamento dei dati.

La certificazione Covid : cosa prevede la normativa

La certificazione Covid 19/2022, (articolo 13, comma 3, del D.L. n. 4/2022 e relativo D.M. attuativo n. 242764/2022), deve essere trasmessa al Mef entro il 31 maggio 2023 e dai suoi risultati dipende la corretta quantificazione delle quote vincolate, del risultato di amministrazione, da approvare con il rendiconto.

Le amministrazioni beneficiarie del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali sono tenute a inviare, utilizzando l’applicativo del pareggio di bilancio, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse, assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Inoltre, va segnalato che le relative risorse sono state stanziate principalmente dal D.L. n. 34/2020 (“decreto rilancio”), istitutivo del Fondo, e dal D.L. n. 104/2020 (“decreto agosto”) ; ed ancora, per quanto riguarda l’anno 2021, dall’art. 1, co. 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal D.L. n. 41/2021 (“decreto sostegni”).

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 94 del 21/04/2023 pag. 34
Autore: Matteo Barbero

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