Indennità per specifiche responsabilità
Personale Enti Locali

Indennità per specifiche responsabilità

Si riporta la risposta al quesito ARAN relativamente alle indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies del CCNL Funzioni Locali 2016-2018).

Le indennità per specifiche responsabilità devono risultare da atto formale? Il riconoscimento economico può retroagire rispetto alla data formale dell’affidamento?

L’Aran, con il parere CFL 138 del 6 ottobre 2021 ricorda che i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità , di cui all’art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa ex art. 7, comma 4, lett. f) dello stesso Contratto Collettivo;

Secondo l’Aran, l’esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità in esame, deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento.

Inoltre, non si ritiene percorribile far retroagire le condizioni legittimanti l’attribuzione del compenso relativo alla indennità in oggetto.

Per completezza, si ricorda che l’art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 dispone che: “1. Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.

2. Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti, per compensare: 

a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonchè di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;

b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonchè agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;

c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;

d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori“.

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Fonte: ARAN del 09/11/2021, “Quesito ARAN: nuova indennità per specifiche responsabilità”
Autore: Redazione Paweb

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