approvazione del Gap
Contabilità Enti Locali

Consolidato, la Corte conti richiama gli enti sui tempi di approvazione del Gap

Nel caso in esame, i magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione n. 28/2023, hanno disapprovato l’adozione della delibera di giunta in merito all’approvazione del Gap e il perimetro di consolidamento solo nel mese di agosto.

La Sezione ha sottolineato, infatti, che «pur non potendo escludersi, dal tenore letterale della disposizione (punto 1 del principio contabile allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011), che l’ente locale possa deliberare in merito anche successivamente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, pur mantenendo tale termine ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento, occorre tenere presente che il processo di consolidamento, governato dall’amministrazione pubblica capogruppo, è puntualmente procedimentalizzato in una concatenazione logica di fasi endoprocedimentali esplicitate dettagliatamente nel richiamato principio contabile, tutte preordinate ad assicurare, entro il termine ordinario del 30 settembre, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico dell’Ente comprensivo delle proprie articolazioni organizzative».

Entro quale data i componenti del Gap devono trasmettere i dati contabili necessari al consolidamento?

I componenti del gruppo devono trasmettere i dati contabili necessari al consolidamento entro il 20 luglio.

Procedere oltre tale data evidenzierebbe un presidio non puntuale degli aspetti di governance necessari e doverosi nel rapporto tra l’ente capogruppo e i propri enti partecipati.

Per di più, volendo estendere il ragionamento della Corte ad ulteriori adempimenti inerenti il Gap, emergerebbero ulteriori spunti collegati all’approvazione del bilancio di previsione.

Il principio contabile applicato 4/1 prevede, infatti, per tutti gli enti (anche quelli sotto i 5.000 abitanti) la necessità:

  • di individuare nella Sezione Operativa del Dup l’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del Gap (paragrafi 8.2 e 8.4);
  • di allegare al bilancio di previsione le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerate nel Gap, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (paragrafo 9.3 punto h).

Quindi, l’approvazione del Gap dovrebbe collocarsi come delibera propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione in giunta entro il 15 novembre da parte di tutti gli enti.

Ovviamente sono fatte salve le necessarie e opportune variazioni qualora dovessero sorgere eventi che ne modifichino la composizione entro il 31 dicembre.

Solo gli enti sopra i 5.000 abitanti potrebbero rinviare la delibera di definizione del perimetro di consolidamento oltre tale termine.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 13/11/2023
Autori: Marco Allegretti    Marco Terzi

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