Le novità su PCC e Fondo di Garanzia per i debiti commerciali
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Le novità su PCC e Fondo di Garanzia per i debiti commerciali

L’Ifel ha pubblicato una nota sulle novità in materia di PCC e Fondo di Garanzia per i debiti commerciali.

I commi 858 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 disciplinano le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pa.

Il tema dei pagamenti dei debiti commerciali assume particolare rilevanza per i seguenti motivi:

  • il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR;
  • la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria per un esito favorevole della procedura d’infrazione intrapresa dalla UE contro l’Italia.

Il comma 2 dell’articolo 9 del D.L. n. 152/2021 modifica la disciplina delle misure di garanzia per la tempestività dei pagamenti.

La lett. a) del citato comma interviene sulle modalità di calcolo dell’indicatore relativo al debito residuo.

Tale indicatore, per il 2022 e il 2023, può essere elaborato sulla base dei dati contabili locali.

A tal fine è necessario comunicare preventivamente alla PCC lo stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativo ai due esercizi precedenti.

Ai fini della determinazione del Fondo di Garanzia per i debiti commerciali come calcolare l’indicatore di riduzione del debito pregresso?

I due modi alternativi per calcolare l’indicatore di riduzione del debito pregresso sono:

  • Indicatore di Riduzione del Debito= (Stock_2021_PCC) / (Stock_2020_PCC);
  • Indicatore di Riduzione del Debito= (Stock_2021_contabilità_comunicato)/(Stock_2020_contabilità_comunicato).

Nella prima formula Stock_ANNO_PCC indica l’ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12 dell’anno ANNO così come desunto dalla PCC.

Nella seconda formula Stock_ANNO_contabilità_comunicato indica l’ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12 dell’anno ANNO così come risultante dalle scritture contabili locali e comunicato alla PCC.

Si determina una situazione da sanzionare se si verificano entrambi le seguenti condizioni:

  • l’indicatore assume un valore maggiore di 0,9;
  • lo Stock 2021 supera il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio.

Nessuna novità è, invece, introdotta con riguardo all’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

Tale indicatore viene elaborato in via esclusiva dalla PCC.

Ai fini del calcolo vengono considerate le fatture scadute nel 2021 e le fatture pagate nel 2021 prima della scadenza.

La lett. b) del medesimo comma 2 impone agli enti di procedere con l’accantonamento al Fondo di Garanzia per i debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio.

Per saperne di più sull’argomento del PNRR consulta anche altri articoli che trovi qui

Fonte: IFEL del 20/12/2021
Autore: d.n.

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