Incarichi professionali
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Le differenze tra incarichi professionali e appalti di servizi intellettuali

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 241/2021, ha formulato le linee-guida cui le p.a. devono attenersi nella gestione degli incarichi professionali, di collaborazione, consulenza, studio e ricerca.

Nelle linee guida si forniscono precisi elementi operativi per individuare i relativi presupposti e per sviluppare i percorsi di affidamento.

Quali sono i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi professionali nella Pa?

Gli incarichi, in forma di collaborazioni autonome, devono avere ad oggetto un’attività specifica coerente con le finalità istituzionali dell’ente.

Tale attività non può essere di carattere generale e astratto poiché sarebbe illegittima.

L’attività oggetto dell’incarico di collaborazione, inoltre, non può essere prevalentemente manuale o esecutiva. Infatti, deve trattarsi di prestazioni che richiedono una professionalità elevata di tipo intellettuale, altamente qualificata e specializzata, che non deve riferirsi ai compiti propri del personale con qualifica dirigenziale.

In base al contratto d’incarico, inoltre, il collaboratore non può mai agire in nome e per conto dell’amministrazione.

Le amministrazioni devono verificare preliminarmente la mancanza al proprio interno di strutture e di apparati preordinati al soddisfacimento dell’esigenza che richiede le particolari prestazioni oppure la relativa carenza di personale.

Le risorse umane, quindi, non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all’interno dell’amministrazione.

L’incarico deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne.

In presenza di professionalità all’interno dell’amministrazione, per procedere al conferimento di un incarico esterno, l’amministrazione deve dimostrare l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente.

La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. La temporaneità dell’incarico deve conseguire necessariamente all’esigenza di carattere straordinario.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 22/12/2021 “Incarichi professionali e appalti di servizi intellettuali, la Corte dei conti traccia il confine”
Autore: Alberto Barbiero

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