Tetto agli idonei e concorsi pubblici: la soglia del 20% non si applica per le selezioni nei piccoli comuni.
Una modifica presente all’interno del ddl di conversione del D.L. n. 75/2023, il decreto legge P.A. Bis, prevede la non applicazione del tetto agli idonei nei concorsi pubblici banditi dai comuni fino a 3.000 abitanti.
Si tratta di una ulteriore deroga alla norma, introdotta dal decreto P.A., il D.L. n. 44/2023, che esclude la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere un numero di idonei (non vincitori) superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso.
Una disposizione che sta mettendo in difficoltà gli enti locali perché li costringe a moltiplicare i concorsi con inevitabili costi aggiuntivi.
Quali sono le altre deroghe al tetto agli idonei?
Questa novità si aggiunge alle altre deroghe al tetto agli idonei.
Tale tetto non si applicherà ai concorsi banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo e scolastico incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni.
Ed inoltre, il limite del 20% non si applicherà alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità.
Infine, nessun tetto agli idonei anche per le procedure che prevedano assunzioni a tempo determinato.
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Fonte: Italia Oggi n. 177 del 28/07/2023 pag. 34
Autore: Francesco Cerisano