Servizi di ingegneria
Appalti

Niente appalti sui servizi tecnici

Se l’incarico è di lavoro autonomo non si applica il codice dei contratti pubblici.

A precisarlo è la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 135/2024, “Linee Guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, c. 173, della l. n. 266/2005”.

Secondo la CdC, il codice dei contratti pubblici non si applica ai servizi di ingegneria, se l’incarico è di lavoro autonomo; questo perché gli appalti di servizi e gli incarichi di lavoro autonomo possono considerarsi equivalenti ed alternativi tra loro.

Le indicazioni della magistratura contabile, però, non convincono perché il codice dei contratti è chiaro nel considerare queste prestazioni come appalti di servizi.

La tesi avanzata dai giudici contabili rappresenta in qualche modo un ritorno al passato, riprendendo superate distinzioni proposte oltre 15 anni fa dal Consiglio di Stato sui presunti caratteri distintivi tra contratto di prestazione d’opera e contratto di appalto di servizi, che non trovano riscontro, tuttavia, nella vigente normativa.

Servizi di ingegneria: cosa dice la normativa?

Le linee guida considerano dirimente fare riferimento alle caratteristiche “soggettive” del prestatore, sicché se manchi la possibilità di qualificarlo come “imprenditore”, per l’assenza di un’organizzazione di mezzi e capitali rivolte ad ottenere un risultato, allora la prestazione va considerata come prestazione d’opera intellettuale, come tale non sorretta dal codice dei contratti, ma dall’articolo 7, commi 5-bis e seguenti del D.Lgs n. 165/2001.

Tuttavia, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera l), dell’Allegato I. 1 al D..Lgs n. 36/2023, un “operatore economico” può essere qualsiasi persona o ente che offre sul mercato prestazioni di lavori, servizi o forniture in forza del diritto nazionale.

Inoltre, l’articolo 66, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 afferma che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria diversi prestatori di servizi, inclusi professionisti singoli, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, raggruppamenti temporanei e altri soggetti abilitati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica.

Pertanto, il codice dei contratti pubblici considera come “operatore economico” e quindi come “appaltatore”, anche una persona fisica, non organizzata come imprenditore.

Il codice dei contratti, in linea con le direttive UE non prevede affatto che l’operatore economico dal punto di vista soggettivo sia una persona giuridica o qualificato come imprenditore.

Le disposizioni del citato articolo 66 chiariscono senza dubbio alcuno che le attività attinenti a ingegneria e architettura sono appalti di servizi e, come tali, sono espletabili anche da professionisti singoli come persone fisiche.

In definitiva, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, la normativa non tiene conto né della qualità soggettiva del prestatore, né della natura “intellettuale” o meno delle prestazioni offerte.

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Fonte: Italia Oggi n. 20 del 24/01/2025 pag. 35
Autore: Luigi Oliveri

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