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Tempo determinato, la pubblica amministrazione non applica la durata massima di 24 mesi

Ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pa non si applicano né il termine massimo complessivo di 24 mesi, né le nuove causali indicate dal D.L. n. 48/2023 e ciò che emerge dalla circolare n. 9/2023 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, l’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto, esclude esplicitamente l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 ai contratti degli enti pubblici.

Il D.L. n. 48/2023 ha lasciato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, 24 mesi, che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore.

E’ possibile l’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Inoltre, anche il numero massimo di proroghe consentite è rimasto pari a 4, nell’arco temporale di 24 mesi, ed è rimasto invariato il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro.

Il decreto, però, ha modificato le condizioni per le quali è possibile avvalersi dei rapporti a termine.

In quali circostanze è possibile far ricorso al tempo determinato?

La norma legittimante la stipula delle forme di lavoro a tempo determinato è l’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che lo consente solo in presenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

La durata massima dei contratti a termine stipulati dai soggetti sopra richiamati continua a essere di 36 mesi, così come previsto dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs n. 81 del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto legge 12 luglio 2018 n. 87.

Infine, il ministero del Lavoro con la circolare in esame, esclude i contratti stipulati dalla Pa dalle novelle indicazioni normative.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 13/10/2023
Autore: Gianluca Bertagna

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