soggetti aggregatori
Appalti

Obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori

Il D.P.C.M. 11 febbraio 2026 è in vigore dal 16 aprile (data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 88) e sostituisce integralmente il precedente D.P.C.M. 11 luglio 2018.

Nello specifico, il decreto individua all’articolo 1 le categorie di beni e servizi, con le relative soglie, oltre le quali scatta l’obbligo di ricorso a Consip o ai soggetti aggregatori; molte di esse sono collegate alla soglia di 40.000 euro.

Accanto alle categorie “a soglia fissa”, c’è un elenco che riguarda servizi e forniture più strutturati: facility management, manutenzioni, gestione del patrimonio, alcune tipologie di dispositivi e servizi complessi. In questi casi il riferimento non è un importo predeterminato, ma la soglia di rilevanza comunitaria.

Le nuove soglie individuate dal decreto rappresentano l’importo massimo annuo a base d’asta; nelle gare pluriennali il riferimento è all’intero valore dell’appalto.

Cosa altro prevede il decreto per le stazioni appaltanti che non ricorrono a Consip o a soggetti aggregatori?

Il decreto inoltre prevede che, per gli acquisti ricadenti nelle categorie individuate, ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o a un soggetto aggregatore alla data di attivazione del contratto aggiudicato. L’eventuale violazione impedisce quindi direttamente l’avvio della gara.

Secondo quanto già previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 2014, l’individuazione dei soggetti responsabili delle iniziative, delle categorie merceologiche e delle relative soglie operative è rimessa al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

In conclusione, è bene evidenziare che ai fini della trasparenza, nella sezione dedicata del portale acquistinretepa.it è pubblicato l’elenco delle iniziative gestite dai soggetti aggregatori, con indicazione delle tempistiche e dello stato di avanzamento.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 29/04/2026
Autore: Redazione Paweb

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.