Assunzioni di dipendenti
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Assunzioni di dipendenti pubblici con graduatoria doc

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4278/2022, si è pronunciato in materia di assunzioni di dipendenti pubblici mediante attingimento a graduatorie di enti convenzionati.

Prima di tutto, è necessario sottolineare che la Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4278/2022, accoglie l’appello proposto da un comune avverso la sentenza del giudice di primo grado.

In particolare, la pronuncia del giudice di prime cure considera illegittima la decisione dell’ente di coprire posti vacanti in organico, anziché utilizzare la graduatoria formata a seguito delle manifestazioni di interesse.

Palazzo Spada, tuttavia, ha corretto la tesi sostenuta dal TAR.

Infatti, il Consiglio di Stato afferma che il “favor” della giurisprudenza nei confronti del reclutamento mediante scorrimento di graduatorie efficaci, a scapito di nuovi concorsi (se relativi a identici profili e mansioni) presuppone che “la graduatoria sia quella adottata all’esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall’art. 1, comma 1, lett. a, del dpr n. 487 del 1994)“.

Ciò non avviene nel caso della selezione di idonei inseriti in graduatorie chiamati alla “manifestazione di interesse”.

Per le assunzioni di dipendenti pubblici è possibile attingere da graduatorie formate a seguito di manifestazioni di interesse?

Nel complesso la risposta è negativa.

Difatti, il Consiglio di Stato, inizialmente, chiarisce che “la graduatoria di cui l’appellato ha chiesto lo scorrimento è stata adottata all’esito dello “avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti” e questo non dà vita ad “un concorso, ma semplicemente un avviso di utilizzazione di personale collocato nelle graduatorie di altre amministrazioni“.

Nè la procedimentalizzazione della selezione degli idonei delle graduatorie vale a trasformare tale procedimento in un concorso.

Successivamente, Palazzo Spada afferma che non è pensabile che graduatorie concorsuali generino per “gemmazione” altre graduatorie.

Per di più, nel caso di specie, la graduatoria di origine dell’idoneo era:

  • scaduta;
  • annullata da precedenti pronunce giudiziali.

In conclusione, la raccolta di manifestazioni di interesse di idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali di amministrazioni pubbliche, da parte di un’altra amministrazione che intenda attingervi, non può essere configurata a sua volta come graduatoria vera e propria.

Conseguentemente, ai fini delle assunzioni di dipendenti, non sussiste in capo agli “idonei” di questo procedimento alcun interesse a che l’ente che abbia pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse “attinga” a questa graduatoria, invece che indire nuovi concorsi.

La pronuncia del Consiglio di Stato, però, non mette in evidenza l’illegittimità dello scorrimento delle graduatorie degli idonei mediante “manifestazione di interesse” e successiva “prova orale”.

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Fonte: ItaliaOggi del 10/06/2022 n. 135 pag. 35 “Assunzioni con graduatoria doc”
Autore: Luigi Oliveri

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