imposta di bollo
Appalti

Imposta di bollo sugli atti di gestione dei contratti di appalto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 130/2023, ha fornito chiarimenti circa l’imposta di bollo applicabile sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblico.

Inizialmente, l’istante ha ricordato che il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.M 2 marzo 2018, n. 49 hanno introdotto anche per i contratti di servizi e fornitura una contabilizzazione formalizzata sul modello di quella già prevista per i contratti di lavori pubblici.

In base alla normativa citata, il direttore dell’esecuzione del contratto è chiamato a redigere i seguenti documenti:

  • il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
  • il verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto;
  • il certificato di ultimazione delle prestazioni;
  • il certificato di verifica di conformità.

L’istante, quindi, ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei documenti sopra elencati.

Quali sono le indicazioni delle Entrate con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo sui documenti in questione?

Nella risposta n. 130/2023 è stato ricostruito, prima di tutto, il quadro normativo relativo ai documenti oggetto del quesito.

Successivamente, l’Agenzia ha rilevato che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Secondo le Entrate, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto deve essere assoggettato, pertanto, all’imposta di bollo.

L’imposta deve essere applicata nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Allo stesso modo, l’imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Infine, pure i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità sono soggetti all’imposta di bollo.

Anche su tali certificati l’imposta deve essere applicata nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Agenzia delle Entrate del 27/01/2023
Autore: Redazione Paweb

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