Fondo crediti inesigibili
Contabilità Enti Locali

Nuovo fondo crediti inesigibili

Fondo crediti inesigibili: il D.M. del 25 luglio 2023, nel modificare l’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, interviene anche sulla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L’art. 2, lett. i), del Decreto 25 luglio 2023 novella l’esempio 5 dell’allegato 4/2 – Principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria.

Tale esempio precedentemente prevedeva che, a regime, il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) dovesse essere determinato sulla base della media semplice degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente

Invece, il decreto dispone adesso che, si possa considerare anche la media ponderata secondi i pesi indicati.

In pratica, il responsabile del servizio finanziario può decidere tra le seguenti modalità di calcolo:

– la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
– la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

La scelta della modalità di calcolo per la determinazione del fondo crediti inesigibili

La scelta della modalità di calcolo deve essere motivata e va garantita la continuità nel metodo.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente.

La scelta della media ponderata accresce il peso degli incassi più recenti e può essere funzionale ad abbattere il peso dell’accantonamento nel caso in cui l’ente abbia avviato percorsi di rafforzamento della propria capacità di recupero.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 247 del 20/10/2023 pag. 42
Autore: Matteo Barbero

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