Le Ordinanze spettano ai dirigenti
Affari Generali

Ordinanze competono ai dirigenti

Le ordinanze competono ai dirigenti.

Il chiarimento arriva dai giudici del  Tar Sicilia, nella Sentenza n. 2143/2021.

I giudici amministrativi si sono pronunciati sull’organo competente all’adozione di un’ordinanza di sgombero di un’area abusivamente occupata.

Secondo il Tar, non c’è dubbio che si tratti di una competenza gestionale e, di conseguenza, l’adozione dell’ordinanza spetta al dirigente.

Fondamento normativo del riparto di competenze –  La ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo.

Questo principio trova fondamento normativo nell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Non solo. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dispone che tutta l’attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici .

Le ordinanze competono ai dirigenti: se sono adottate dal sindaco?

In caso l’ordinanza dirigenziale sia adottata dal sindaco il provvedimento è illegittimo e come tale annullabile davanti i giudici amministrativi.

Al sindaco spetta l’adozione dei soli provvedimenti contingibili e urgenti.

Al sindaco inoltre  spettano solo i compiti di indirizzo e programmazione e di controllo politico.

Le ordinanze competono ai dirigenti: In caso di assenza dei dirigenti?

Infine va considerato il caso, non infrequente, in cui il comune sia privo di dirigenza.

nei comuni che ne sono privi, il compito è del responsabile.

Nel caso in esame, il Tar ha chiarito che se nell’ente locale mancava il dirigente, l’ordinanza di sgombero spettava al dirigente che si occupa della materia

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Fonte:    Il Sole 24 Ore n. 335 del 06/12/2021 pag. 29
Autore: Arturo Bianco

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