L’INPS, con il messaggio n. 3066/2022, ha fornito le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle indennità relative a maternità, paternità e congedo parentale in vigore dal 13 agosto.
Il D.Lgs n. 105/2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Quali sono i chiarimenti in merito al nuovo congedo parentale?
In particolare, nel messaggio n. 3066/2022, l’INPS chiarisce che il nuovo congedo di paternità obbligatorio:
– può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio;
– è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Per quanto riguarda il congedo parentale, in seguito alla novella normativa, i periodi indennizzabili sono i seguenti:
– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui
Fonte: INPS del 07/09/2022 “Maternità, paternità e congedo parentale”
Autore: Redazione Paweb