L’ANAC ha pubblicato una nota in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.
Gli articoli 62 e 63 e l’allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicati alla centralizzazione e qualificazione delle SA.
In precedenza, tale materia era già stata disciplinata dalla delibera n. 441/2022 dell’ANAC.
Con tale delibera sono state approvate le Linee guida recanti attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Il nuovo Codice opera una sostanziale distinzione tra SA qualificate e non qualificate.
L’articolo 62 stabilisce che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro.
Superato tale limite, le SA non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62).
Tali soggetti possono provvedere, inoltre, alla nomina di un supporto al Rup.
Le SA qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’Anac.
Le SA qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso.
Sono previste sanzioni a carico delle SA e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Anac.
Quali sono i livelli di qualificazione delle stazioni appaltanti?
Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti:
- fino a 1 milione di euro;
- sino a soglia comunitaria;
- illimitata.
I livelli sono attribuiti dall’Anac sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse SA (articolo 63).
In particolare, i livelli sono assegnati soprattutto in ragione:
- dell’organizzazione interna;
- delle competenze;
- della formazione del personale della stazione appaltante;
- delle gare svolte nell’ultimo quinquennio;
- della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.
L’Autorità può disciplinare, inoltre, requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato.
In caso di sospensione o perdita della qualificazione, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).
Sono qualificati di diritto, prima di tutto, i soggetti iscritti nell’apposito elenco, ad esempio:
- MIT;
- Consip;
- Invitalia;
- Agenzia del Demanio.
Anche le SA formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono qualificate di diritto.
Infine, eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.
Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui
Fonte: ANAC del 03/05/2023 “Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza”
Autore: d. n.