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Stazioni appaltanti: qualificazione

L’ANAC ha pubblicato una nota in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.

Gli articoli 62 e 63 e l’allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 sono dedicati alla centralizzazione e qualificazione delle SA.

In precedenza, tale materia era già stata disciplinata dalla delibera n. 441/2022 dell’ANAC.

Con tale delibera sono state approvate le Linee guida recanti attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Il nuovo Codice opera una sostanziale distinzione tra SA qualificate e non qualificate.

L’articolo 62 stabilisce che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro.

Superato tale limite, le SA non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62).

Tali soggetti possono provvedere, inoltre, alla nomina di un supporto al Rup.

Le SA qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’Anac.

Le SA qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso.

Sono previste sanzioni a carico delle SA e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Anac.

Quali sono i livelli di qualificazione delle stazioni appaltanti?

Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti:

  • fino a 1 milione di euro;
  • sino a soglia comunitaria;
  • illimitata.

I livelli sono attribuiti dall’Anac sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse SA (articolo 63).

In particolare, i livelli sono assegnati soprattutto in ragione:

  • dell’organizzazione interna;
  • delle competenze;
  • della formazione del personale della stazione appaltante;
  • delle gare svolte nell’ultimo quinquennio;
  • della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.

L’Autorità può disciplinare, inoltre, requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato.

In caso di sospensione o perdita della qualificazione, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).

Sono qualificati di diritto, prima di tutto, i soggetti iscritti nell’apposito elenco, ad esempio:

  • MIT;
  • Consip;
  • Invitalia;
  • Agenzia del Demanio.

Anche le SA formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono qualificate di diritto.

Infine, eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: ANAC del 03/05/2023 “Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza”

Autore: d. n.

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